Nel Decreto Natale erano previsti i limiti agli spostamenti ma non le multe e le sanzioni. Palazzo Chigi è corso ai ripari.
Il decreto legge del 2 dicembre 2020, meglio noto come “Decreto Natale”, è quello nato appositamente per regolare il periodo più temuto a Palazzo Chigi, proprio quello natalizio. Il rischio, infatti, è che in pieno entusiasmo le persone possano abbassare la guardia e che, tra cene e aperitivi, in famiglia e tra amici, il contagio da Coronavirus riesploda. Per questo, molte norme sono state introdotte e quelle più severe sembrano porre un limite alla nostra libertà di circolazione durante le prossime festività. Tuttavia, il decreto risultava privo di sanzioni per la violazione dei divieti di circolazione, ai quali non sarebbe stato quindi possibile +applicare le sanzioni amministrative previste dai decreti legge precedenti – multe da 400 a 1000 euro.
La “svista” è stata subito fatta notare, dal momento che proprio il Decreto legge 158, chiarisce Il Sole 24 ore, è stato emanato come deroga al precedente decreto legge 33. Di conseguenza, le sanzioni dettate da quel decreto non paiono applicabili anche a questi divieti. Il decreto legge 33 prevedeva sanzioni rispetto alle “violazioni degli spostamenti interregionali riguardanti specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree”. Sanzioni ora inapplicabili, in quanto il blocco della circolazione durante le feste è uniforme su tutto il territorio nazionale e prescinde anche da ogni riferimento all’adeguatezza e alla proporzionalità del rischio epidemiologico.
Tuttavia, con una circolare, il capo di Gabinetto del Viminale Bruno Frattasi ha fatto chiarezza specificando le sanzioni. Nel documento si rinvia all’articolo 4 del decreto legge numero 19 del 2020, che recita: “Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo”.
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