Esame da avvocato 2021: nessuno scritto ma due prove orali

Il Consiglio dei ministri approva il decreto legge della Guardasigilli Marta Cartabia per l’esame da avvocato 2021. Ecco tutte le novità e le modalità. Si attende la data di inizio delle prove

Nessuna prova scritta, ma due esami orali. E poi: candidato in presenza nella sede d’esame, commissione da remoto e una sola materia, possibilità di scelta per la prima prova e molte più sottocommissioni. Sono queste le modalità previste nel decreto legge approvato in Consiglio dei ministri per lo svolgimento della prossima sessione dell’esame di Stato 2021 per l’abilitazione alla professione di avvocato. Esame che, ovviamente, si terrà in questa fase di emergenza Covid.

Il provvedimento è ora sottoposto alla firma del presidente della Repubblica. Sarà poi un successivo decreto del ministro della Giustizia a comunicare la data d’inizio delle prove, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale di questo Dl. Le nuove modalità d’esame sono valide solo per quest’anno. E sono “frutto di una interlocuzione costante tra ministero della Giustizia e Consiglio nazionale forense, per elaborare una soluzione in grado di assicurare ai praticanti avvocati lo svolgimento dell’esame senza ulteriori rinvii, ma garantendo comunque una selezione e un’effettiva verifica delle competenze maturate durante il tirocinio”. Lo spiega via Arenula in una nota.

Esame da avvocato 2021, la prima prova

Non ci sarà dunque alcuna prova scritta, alla quale aveva peraltro dato parere negativo il Cts. I candidati dovranno sostenere due esami orali, il primo per valutare le competenze che, di norma, vengono vagliate con gli scritti. Il candidato sarà presente nella sede d’esame: gli uffici giudiziari della Corte d’Appello o i locali dei Consigli dell’Ordine degli avvocati. Con lui ci sarà il segretario, mentre la commissione sarà collegata da remoto. Almeno 20 giorni prima, a ogni candidato verrà inviata comunicazione dell’ora e del luogo dove presentarsi.

Per quanto riguarda la prima prova orale, chi affronterà l’esame potrà scegliere una materia tra le tre che dovevano essere verificate con gli scritti. Ossia diritto civile, penale o amministrativo. Per ogni quesito, dovrà scegliere tra tre buste numerate e sigillate. La commissione porrà al candidato una questione di carattere pratico-applicativo, nella forma della soluzione di un caso. In questo modo potrà valutare la capacità di inquadrare problemi giuridici e di argomentarne la soluzione. Come avviene nelle tradizionali prove scritte, nella prima prova orale il candidato, dopo aver letto il quesito, dovrà individuare i nodi problematici, le disposizioni applicabili, sostanziali e processuali, i principi rilevanti e gli eventuali orientamenti giurisprudenziali pertinenti.

La commissione esaminatrice individua i quesiti sulla base di linee guida predisposte a livello centrale per assicurarne l’uniformità. Il primo orale durerà un’ora dalla dettatura del quesito. Mezz’ora per l’esame preliminare, l’altra mezz’ora per la discussione. Nella fase di studio del quesito, si potrà consultare codici, anche annotati con la giurisprudenza e prendere appunti. Dopo i primi 30 minuti, il segretario ritirerà i codici. Dopo ogni discussione, la sottocommissione si ritirerà in camera di consiglio e poi comunicherà l’esito al candidato.

Esame da avvocato 2021, la seconda prova

Sarà ammesso alla seconda prova solo chi ottiene almeno 18 punti. Il secondo esame orale si svolgerà a non meno di 30 giorni di distanza dal primo. Durerà tra i 45 e i 60 minuti per ogni candidato e dovrà essere sostenuto davanti alla sottocommissione del distretto della propria Corte d’Appello. Per questa prova le materie saranno cinque. Tra le materie scelte dal candidato, devono essere compresi il diritto civile e il diritto penale – già obbligatorie nelle prove scritte –, se non già scelti per la prima prova orale. Sarà giudicato idoneo il candidato che nella seconda prova orale ottiene un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti e un punteggio non inferiore a 18 punti in almeno cinque materie.

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In caso di positività al Covid-19 o di sintomi compatibili, o in caso di quarantena o isolamento fiduciario, il candidato potrà chiedere una nuova data per lo svolgimento della prova, inviando un’istanza al presidente della sottocommissione con tutta la documentazione. La prova si dovrà svolgere entro dieci giorni dalla fine dell’impedimento. Per consentire di svolgere le due prove orali nel più breve tempo possibile viene incrementato il numero delle sottocommissioni d’esame, ridotte da cinque a tre componenti. Possono far parte delle commissioni d’esame, per la prima volta, i ricercatori universitari a tempo determinato e i magistrati militari.

Il Cnf: “Garantire la parità dei candidati”

Garantire parità di trattamento ai candidati all’esame per l’abilitazione alla professione forense. È quanto chiede il Consiglio nazionale forense, ricordando di aver “collaborato con il ministero della Giustizia per garantire ai praticanti avvocati l’espletamento dell’esame della sessione 2020 ed evitare così ulteriori ritardi per l’accesso alla professione forense”. Tuttavia, afferma in una nota la presidente del Consiglio forense Maria Masi, “il Cnf nutre alcune perplessità, relativamente alla formulazione del testo del decreto, per l’effettiva garanzia di equilibrio e parità di trattamento nei confronti di tutti coloro che affronteranno il primo colloquio orale”.

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Per questo, spiega Masi, “il Cnf aveva suggerito che i quesiti del primo orale, sostitutivo della prova scritta e della durata di una sola ora, fossero elaborati centralmente dal ministero stesso in modo di assicurare a tutti i candidati una condizione di omogeneità”. Il Cnf, conclude la nota, “interloquirà con il ministero della Giustizia e con la commissione centrale d’esame per verificare che non sussista un eventuale rischio di disparità di trattamento per gli aspiranti avvocati”.

Alessandro Boldrini

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