Sigarette, rincaro sul costo dei pacchetti da 20: accise al 40% dal 2023

L’aumento interesserà sigari, sigarette, tabacco trinciato e anche riscaldato. Ecco quanto andranno a costare le sigarette 

Sale il costo delle sigarette. Nella manovra approvata dall’esecutivo, si prevede anche l’aumento dei prezzi sui pacchetti da 20. Dal prossimo anno, le accise sui tabacchi aumenteranno al 40%.

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Questo sta a significare un rincaro di 15/20 centesimi sull’attuale costo delle suddette sigarette. L’anno scorso, la tassa sui tabacchi era del 30%, poi è cresciuta giungendo al 35% nel corso di quest’anno.

L’aumento andrà a interessare, nello specifico, sigari, sigarette, tabacco trinciato e riscaldato. Nella manovra, al contrario, si è andati a bloccare il rincaro progressivo delle tasse sui liquidi per le sigarette elettroniche. Così facendo, i liquidi senza nicotina saranno tassati, come ora a 1,10 euro ogni 10 millilitri, mentre i liquidi con nicotina rimarranno a 1,60 euro ogni 10 millilitri.

Da gennaio 2023, le accise aumenteranno fino a raggiungere il 40%: in questo modo, la previsione sarebbe quella di far entrare nelle casse dello Stato all’incirca 138 milioni di euro.

I nuovi importi

Sulla Manovra, è scritto che i rincari sono dovuti a una serie di cose: «un importo specifico fisso per unità di prodotto» che nel 2023 corrisponderà a 36 euro ogni mille sigarette, ppi 36,50 euro ogni mille sigarette nel 2024 e 37 euro ogni mille anche nel 2025. Questi aumenti sono dati «dall’applicazione dell’aliquota di base, di cui alla voce ‘Tabacchi lavorati al prezzo di vendita al pubblico’». In sostanza, il rincaro, in media, per ogni pacchetto, corrisponderà a circa 70 centesimi.

Nel testo della bozza si definiscono i tempi per emanare nuovi decreti del MEF per rideterminare le aliquote. All’articolo 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si andrebbe ad aggiungere il comma 10-bis:

«Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare e da emanare entro la fine del mese di maggio di ciascun anno a decorrere dall’anno 2023, è determinata l’incidenza percentuale dell’importo di cui al comma 3, lettera a), sull’importo dell’onere fiscale totale calcolato con riferimento al “PMP-sigarette” rilevato in relazione all’anno precedente;

qualora la predetta incidenza percentuale non risulta compresa nell’intervallo di cui all’articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011 con il medesimo decreto è conseguentemente rideterminata, entro il 1° gennaio del secondo anno successivo, la predetta componente specifica in modo da garantire che dalla medesima rideterminazione non derivino minori entrate erariali, rispetto all’anno solare precedente, relativamente all’applicazione dell’accisa sulle sigarette». 

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