Ucraina, Amato:per costituzione, «Italia può trovarsi in guerra per autodifesa o difesa di Stati terzi»

Il presidente della Corte Costituzionale spiega che altrimenti «sarebbero illegittimi sia l’articolo 5 del Trattato della Nato sia l’articolo 42 del trattato sull’Unione europea»

Dopo la relazione annuale a Palazzo della Consulta, il presidente della Corte Costituzionale, Giuliano Amato, ha replicato ai quesiti postigli dai giornalisti. Tra queste, una domanda poneva l’accento su se, parlando di guerra, avesse maggior valenza l’articolo 11 o l’articolo 52 della Costituzione.

Giuliano Amato-meteoweek.com

A tale quesito, Amato ha replicato che «valgono entrambi gli articoli. Però c’è un terzo articolo che va ricordato, l’articolo 78 che dice che il Parlamento delibera lo stato di guerra e conferisce al governo i poteri necessari, questo articolo implica inesorabilmente che l’Italia possa trovarsi in guerra. Altrimenti non vi sarebbe ragione d’essere in Costituzione». 

Il presidente della Corte Costituzionale ha poi aggiunto che questa è la risposta in merito alla discussione che c’è stata:«se il ripudio della guerra sia assoluto o se la guerra difensiva sia consentita o meno. Mettendo insieme i tre articoli si ottiene la risposta alla domanda».

Sulla questione se l’Italia possa prendere parte alla guerra di uno Stato che subisce un attacco, Amato precisa che «se all’Italia non fosse consentito per Costituzione di partecipare alla difesa di Paesi terzi sarebbero illegittimi sia l’articolo 5 del Trattato della Nato sia, e non lo ricorda mai nessuno e mi dispiace, l’articolo 42 del trattato sull’Unione europea che dice che qualora uno stato membro subisce pressione sul suo territorio, gli altri stati membri sono tenuti a prestare aiuto e attuare assistenza con tutti i mezzi in loro possesso e in conformità all’articolo 51 della Carta dell’Onu che considera come diritto naturale l’autotutela a difendersi da un attacco armato».

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