Indonesia, adultera frustata: complimenti del generale per la giustiziatrice

Anno domini 2020, ma ancora non basta. Una donna è stata frustata in pubblica piazza, l’accusa è quella di essere stata adultera. 

Una ragazza è stata frustata in pubblico da un’altra donna a Banda Aceh, sull’isola di Sumatra perché ritenuta colpevole di aver fatto sesso con un uomo al di fuori del matrimonio. Si tratta della prima fustigazione in Indonesia eseguita da un “giustiziere” di sesso femminile.

I fatti

E’ stata punita per una relazione fuori dal matrimonio. La giovane, come riportano il Jakarta Post e l’Afp, sarebbe stata scoperta in albergo con un uomo che non era suo marito. La sfortuna? Essere nata a Banda Aceh. Questa rimane l’unica città indonesiana in cui, da 15 anni, le regole del Corano si applicano alla lettera. La donna incaricata della fustigazione fa parte di una nuova squadra femminile, composta da otto ufficiali, della polizia islamica e ha eseguito la condanna nei confronti della vittima indossando chador e niqab per coprire volto e occhi.  A tutela dell’addetta alle punizioni.

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Finora in Indonesia poche donne si sono rese disponibili a diventare fustigatrici. La prima giustiziera della nuova squadra, dopo l’esecuzione della punizione alla vittima, ha ricevuto l’encomio del capo delle guardie coraniche Zakwan. “Penso che abbia fatto un buon lavoro – avrebbe detto di lei Zawan – La sua tecnica è stata buona.”

La legge della “strada battuta”

NellʼIslam, la Shariʿah o sharia (in arabo: شريعة‎ sharīʿa ‘legge’; letteralmente ‘strada battuta’), è un concetto suscettibile a essere interpretato in chiave metafisica o pragmatica. Nel significato metafisico, la sharīʿah è la Legge di Dio e, in quanto tale, rimane sconosciuta agli uomini.

Sebbene in alcuni stati a maggioranza musulmana la sharī‘a venga considerata come una fonte di diritto positivo, nell’Islam delle origini e per molti studiosi attuali (tra i quali Tariq Ramadan) essa è più propriamente un codice di comportamento etico che dovrebbe essere privo di potere coercitivo.

Secondo gli ʿulamāʾ (studiosi delle discipline giuridiche), la shariʿa consente la pena di morte nei seguenti casi: omicidio ingiusto di una persona, adulterio (sia per l’uomo che per la donna), bestemmia contro Dio (da parte di persone di qualunque fede) e apostasia (il ripudio totale del proprio credo). A questi si deve aggiungere anche l’omosessualità, specificatamente indicata come caso assoggettato alla pena di morte.

 

 

 

 

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