Coronavirus: il lockdown limita la libertà? Si, ma non quella personale

Il lockdown limita la nostra libertà? Si, ma non è quella personale. Ad essere condizionata è quella di circolazione, tutelata dall’articolo 16 della Costituzione.

Il lockdown viola la nostra libertà personale, che è tutelata dalla Costituzione. Questo è il mantra che sempre più persone, per interessi “di settore”, per timore di una deriva securitaria o semplicemente perchè esauste dalla quarantena. Articolo 13 della Costituzione: la libertà personale è inviolabile. In un approfondimento sul Sole 24 Ore a firma di Claudio Martinelli viene invece spiegato che la libertà eventualmente violata non è quella personale. Nell’articolo viene spiegato bene, partendo dal presupposto che il godimento delle libertà fondamentali è uno dei tratti che distinguono gli Stati Democratici. Una consuetudine, a cui si è abituati, quasi assuefatti. Poi avviene l’evento inaspettato, impensabile, che mette in discussione tutto quello che era considerata la normalità: compresa la fruizione dei diritti di libertà. E’ quello che sta succedendo ora con l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo: il lockdown, la quarantena, il distanziamento sociale.  Una condizione che sta segnando in profondità la vita degli individui, comprimendo le loro libertà come non era mai successo in precedenza. Una esperienza nuova, che richiede una riflessione sul rapporto tra i potere dello Stato e della politica e la libertà individuale. Partendo dalla Costituzione.

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Siamo chiusi in casa, per muoverci dobbiamo presentare una autocertificazione. Restrizioni fortissime, determinate da una serie di provvedimenti: decreti legge, Dpcm, ordinanze ministeriali, regionali e sindacali. Ma tutto questo ha un fondamento costituzionale? Immediatamente ci viene in mente l’articolo 13 della Costituzione: è quello che parla della libertà personale, e che indica chi, quando e come può limitarla. Solo un magistrato, con un atto che deve motivare, può procedere a restrizioni della libertà personale, e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Solo in casi eccezionali è possibile derogare a questo schema e consentire un intervento urgente all’autorità di pubblica sicurezza (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, etc.: si pensi al caso di una rapina in banca), che però dovrà prontamente informare l’autorità giudiziaria che, a sua volta, potrà decidere di convalidare o meno il provvedimento. Se questo è i riferimento costituzionale, la polemica potrebbe essere motivata. Ma così non è: la norma costituzionale che viene in considerazione in casi come questi non è l’art. 13, bensì l’articolo 16, ossia quello che garantisce e disciplina la libertà di circolazione. Questa norma dispone, tra l’altro, che ogni cittadino possa «circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza». Ed è per questo che la tesi “siamo tutti agli arresti domiciliari” è sballata: nessuno di noi sta subendo un provvedimento di custodia cautelare. Piuttosto, per fronteggiare e limitare una pandemia drammatica ed evidente, che tutti noi oggettivamente verifichiamo (cioè uno dei classici “motivi di sanità” di cui parla l’art. 16 Costituzione), sono stati promulgati una serie di atti legislativi che hanno espresso provvedimenti generalizzati: non riguardanti una categoria specifica di cittadini ma l’intera comunità nazionale. Siamo quindi all’interno della  è importante per inquadrare il terreno di questo dibattito ed evitare che scivoli verso ricostruzioni giuridiche infondate.

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