Ecobonus al 110%: ecco come funziona e chi ne può usufruire

Una detrazione fiscale in 5 anni pari al 110% del valore delle spese sostenute: il nuovo ecobonus è una occasione, ma non per tutti.

110% di detrazione fiscale sulle spese sostenute per lavori di ristrutturazione ed ammodernamento energetico realizzati tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2021. Questo, in sintesi, è quello che offre il nuovo ecobonus contenuto nel Decreto Rilancio. Una iniziativa che rientra nel pacchetto del rilancio delle imprese in Italia e che potrebbe essere una occasione a disposizione di molti italiani per fare dei lavori di ristrutturazione ed ammodernamento di fatto pagati dallo Stato. Ma non tutti i lavori rientrano in quelli per cui è prevista questa possibilità: il decreto sicuramente  offre una serie di misure innovative e convenienti per il rinnovo degli edifici, ma non consente di rinnovare casa gratis in modo generico. Se ad esempio si decide di abbattere una parete o si rinnova l’impianto idrico della casa è un altro il bonus a cui ricorrere: quello per la ristrutturazione, che prevede il 50% di detrazione in dieci anni. Modalità dunque diverse da quelle previste dal bonus contenuto nel Decreto Rilancio.

Cosa si può fare?

Ma quali sono gli interventi inseriti nel nuovo Ecobonus?
Sostanzialmente tre: la coibentazione termica dell’edificio, con tetto massimo di spesa detraibile pari a 60 mila euro per unità immobiliare. Il che vuol dire che in una casa indipendente il tetto è di 60 mila euro, in un condominio di 60mila euro per ogni singola unità immobiliare. Poi c’è l’installazione di impianti di riscaldamento e raffrescamento con requisiti di alta efficienza all’interno di un condominio, con un tetto di spesa di 30mila euro.
Infine è prevista installazione di caldaie ad alta efficienza per le unità immobiliari indipendenti che siano anche l’abitazione principale del contribuente. I tetti economici sono cumulabili per quel che riguarda coibentazione ed impianti di riscaldamento o di raffrescamento, oppure coibentazione e caldaie. Se ad esempio un condominio effettua la coibentazione e cambia l’impianto di riscaldamento il tetto massimo per cui è prevista l’agevolazione fiscale è di 60 più 30 mila euro. La condizione necessaria per accedere all’agevolazione è che i lavori aumentino di due classi energetiche l’efficienza degli impianti, o comunque il miglioramento del rendimento energetico di una classe se questo tipo di incremento è l’unico possibile. L’ecobonus attualmente in vigore, che non è quello al 110%, prevede aliquote che vanno da 50 al 75% ma consente una serie di lavori e di interventi differenti da quelli inseriti nel nuovo bonus. Ad esempio la sostituzione degli infissi. Che però, se realizzata assieme ai lavori appartenenti alle tre categorie ufficialmente inserite nel nuovo ecobonus può rientrare nella nuova agevolazione. Ci sono poi due altri interventi che danno diritto alla maxi detrazione fiscale, sempre ovviamente se compiuti in contemporanea con le altre opere previste: l’installazione dei pannelli fotovoltaici e delle colonnine di ricarica per le autovetture elettriche.

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Cosa viene escluso

La norma però prevede anche una serie di esclusioni: ad esempio le unità abitative unifamiliari che non siano abitazione principale. Sono invece agevolate le seconde case in condominio: una distinzione, questa, che certamente farà discutere. Le persone fisiche sono escluse quando sono professionisti ed artigiani, anche se potrebbero rientrare nell’agevolazione nel caso in cui l’immobile si trovi in un condominio. E’ quello che succede per il bonus ristrutturazione, esteso agli immobili non residenziali per i lavori sulle parti comuni in condominio. Importante: sono considerati condomini tutti gli edifici che abbiano alcuni parti in comune. Anche se le unità sono solo due: ad esempio nel caso di una villetta bifamiliare.

Sisma bonus

Sale al 110% anche l’agevolazione prevista per il sisma bonus. La normativa ora in vigore prevede aliquote variabili per i miglioramenti di una o di due classi sismiche. Ora la situazione cambia: l’aliquota viene unificata. Sono compresi dunque gli immobili residenziali e non, che siano prima o seconda casa. Sono esclusi però gli immobili in fascia sismica 4, quella dei comuni dove il rischio di terremoto è scarso o nullo.

 

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