Via libera ai bonus: tutti gli appuntamenti da ricordare

La parola bonus ormai fa parte del quotidiano e a breve arriverà anche la tax credit. Cosa c’è da sepre, a chi è rivolto e come fare richiesta

Ormai sempre più abituati alla parola bonus, in queste ore si attende il via libera da parte del Senato dopo aver ricevuto l’ok della Camera del decreto Rilancio (DI 34/2020). A partire da oggi, lunedì 13 luglio, si apre la possibilità per i titolari di negozi, alberghi, di trasferire il credito d’imposta ai locatori maturato sui canoni di marzo, aprile e maggio e di avere uno sconto sull’importo da versare.

L’agenzia delle Entrate ha messo in funzione la comunicazione telematica anche se momentaneamente si parla di fai da te. Per quel che riguarda tax credit e acquisto di dispositivi di protezione (Dpi) ci saranno due possibilità da seguire. Per la prima, sarà necessaria la comunicazione a partire dal 20 luglio delle spese ammissibili e si passerà poi alla cessione. Per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, il credito potrà essere ceduto dal 1°ottobre. Per la sanificazione, invece, la cessione scatterà solo nel momento in cui l’Agenzia avrà stabilito la percentuale che spetta.

Il Bonus affitti

Tale bonus viene riconosciuto come aiuto alla crisi provocata dalla pandemia ai conduttori di immobili dove sono esercitate le attività di impresa o di lavoro autonomo.  Ciò significa che il 60% del canone pagato si potrà recuperare tramite tax credit. Quest’ultimo è valido per contratti di locazione, leasing operativo, affitto d’azienda o di servizi a prestazioni complesse comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

Per poter fare questo è consigliabile che le parti redigano un documento scritto nel quale regolare le condizioni di cessione del credito. La forma dell’accordo, in assenza di indicazioni precise da parte della norma, è da ritenersi libera.

Il credito d’imposta matura in linea generale a seguito dell’avvenuto pagamento (entro il 2020) del canone. Tale presupposto rileva sia per il credito d’imposta previsto dal Dl “cura Italia”  che per il tax credit relativo ai mesi di marzo, aprile e maggio previsto dal Dl Rilancio.

I modelli da compilare

Il modello è stato approvato per comunicare la cessione di entrambi i crediti d’imposta e vanno gestite due comunicazioni diverse. Deve essere indicato l’ammontare complessivo maturato e quello ceduto, dato che si può cedere anche solo una parte del credito maturato.

Tale comunicazione va fatta dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, direttamente dai soggetti che hanno maturato i crediti. Si possono usare le funzionalità che vengono messe a disponibilità nell’area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate accessibili tramite credenziali Fisco online/Entratel. Saranno poi definite le modalità per consentire l’invio della comunicazione tramite intermediario abilitato. Il locatore può utilizzare il credito d’imposta ceduto dal giorno lavorativo successivo all’invio della comunicazione, purché accettato. L’utilizzo è in compensazione orizzontale senza limiti d’importo tramite modello F24.

Le estensioni soggettive

La cessione può riguardare il tax credit maturato sia in base al decreto “cura Italia” sia in base all’articolo 28 del decreto Rilancio. Entrambe le agevolazioni si sovrappongono a marzo, è necessario per cui controllare se chi è rimasto fuori da un bonus possa rientrare nell’altro. Chiaramente i due tax credit non sono cumulabili. Ma l’entrata in vigore della conversione del decreto Rilancio consentirà a diversi soggetti esclusi di accedere al bonus e di cederlo.

Le nuove attività

In relazione alle attività iniziate a partire dal 1° gennaio 2019, una modifica introdotta alla Camera dispone che il bonus può essere riconosciuto anche in assenza dei requisiti che attestano il calo dell’attività. In poche parole per questi non sarà necessario verificare la diminuzione di fatturato o i corrispettivi di almeno il 50% nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto agli stessi periodi del 2019. Non inciderà il calo anche per coloro che hanno sede operativa «nel territorio dei comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19».

 Anche le imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel 2019 (per ora escluse dall’agevolazione) potranno usufruire del credito d’imposta anche se ridotto al 20% nelle ipotesi di locazione, leasing o di concessione di immobili (invece del 60%) e al 10% nei casi di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda che abbiano ad oggetto almeno un immobile (invece del 30%).

Il “conto pagamento”

Chi ha già pagato i canoni di locazione relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio, potrà trasferire il credito in conto pagamento dei canoni mensili di locazione successivi anche allo stesso locatore. Ad esempio un canone mensile di 2mila euro interamente agevolabile per i mesi di marzo, aprile e maggio, il conduttore maturerà un credito di 3.600 euro (1.200 euro mensili pari al 60% di 2mila euro), che potrà anche usare per “pagare” il canone di agosto e 1.600 euro del canone di settembre. Il locatore, invece, potrà utilizzare il credito, una volta acquisito, senza particolari vincoli ma tutto il credito ricevuto deve essere obbligatoriamente utilizzato (o a sua volta ceduto) entro il 2020, altrimenti sarà perso.

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