Imu, seconda casa disabitata o inagibile? Si paga la metà

Imu e Tari sulla seconda casa. Con un’autocertificazione si può pagare la metà. Ecco come, quando e chi ha diritto alle agevolazioni sulle tasse

Imu seconda casa

In alcuni casi basta un’autocertificazione del proprietario per pagare metà delle tasse – Imu e Tari – sulla seconda casa. Lo stabilisce la sentenza n.1263 del 21 gennaio scorso della Corte di Cassazione citata da Italia Oggi e ripresa anche da L’Economia del Corriere della Sera. Riduzioni, agevolazioni o, in certi casi, esenzioni dal pagamento dell’imposta municipale e della tassa sui rifiuti per le seconde case possono essere previste sia dalle direttive nazionali sia dai regolamenti dei singoli comuni. Di norma, comunque, per ottenere le agevolazioni bisogna presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo una dichiarazione Imu o Tari in Comune. Vediamo come beneficiare delle agevolazioni.

Imu seconda casa: le agevolazioni

La Cassazione stabilisce che «per tutto il periodo per il quale sussistono le condizioni» di inagibilità o di inutilizzo di un immobile, il proprietario può ottenere una riduzione al 50% della tassazione. Riduzione, chiarisce la Corte, estendibile all’intero periodo di sussistenza delle condizioni d’inutilizzo della seconda casa. Secondo le normative vigenti, le condizioni d’inagibilità o inabitabilità devono essere accertate dall’ufficio tecnico comunale tramite una perizia a carico del proprietario. Perizia che va poi allegata alla dichiarazione Imu al Comune entro il 30 giugno. Ma esiste la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva nella quale si attesta l’impossibilità di utilizzare l’immobile. Inoltre, se le condizioni d’inagibilità sono «note pubblicamente», cioè al Comune, il contribuente è esentato dal pagamento dell’Imu sulla seconda casa anche se non ha fatto richiesta per la riduzione del 50%.

Un immobile è considerato «inutilizzabile» ad esempio nelle esecuzioni immobiliari. Nel fallimento l’Imu è infatti dovuta per tutto il periodo che va dall’apertura della procedura concorsuale all’aggiudicazione del bene da parte di terzi. Ma spesso succede che nel frattempo gli immobili restino inutilizzati (con relativo distacco delle forniture di acqua, luce e gas) anche per evitare un aggravio dei costi. Inoltre, nel caso di abitazione diversa da quelle iscritte in catasto come abitazioni di lusso, concessa in comodato gratuito con contratto registrato a figli o genitori che la utilizzano come abitazione principale, è prevista la riduzione del 50% della base imponibile. A condizione però che il comodante possieda una sola abitazione e risieda anagraficamente nello stesso comune. Il beneficio è applicabile anche nel caso in cui il comodante abbia nello stesso paese un’altra abitazione principale, ma non di lusso.

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Imu seconda casa

Imu e Tari sugli immobili inutilizzati

Riduzione del 50% anche per i fabbricati storici e artistici. Anche in questo caso il beneficio è ottenibile previa presentazione della dichiarazione Imu entro il 30 giugno dell’anno successivo. A partire del 2021, inoltre, i soggetti non residenti in Italia titolari di pensione nello Stato di residenza possono beneficiare, per una sola abitazione non locata e non concessa in comodato, del dimezzamento dell’Imu e della riduzione di due terzi della Tari. Sempre previa presentazione delle relative dichiarazioni in Comune. La Tari, ossia la tassa sui rifiuti, non è dovuta per le abitazioni che non possono produrre rifiuti. Cioè quelle inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, previa presentazione di apposita dichiarazione Tari. Alcuni Comuni con un apposito regolamento hanno anche previsto l’esenzione Tari per le abitazioni non utilizzate.

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Nel caso di sottoscrizione di contratti di locazione con canone concordato, l’imposta municipale propria è ridotta al 75% previa presentazione di dichiarazione Imu entro il 30 giugno dell’anno dopo. Infine, è esente da Imu la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice. Il genitore affidatario, pure non essendone il proprietario, diviene il soggetto passivo che beneficia dell’esenzione per l’abitazione principale dopo la presentazione dell’apposita dichiarazione.

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