Antitrust, sanzione da 4,2 mln a Ryanair per mancato rimborso voli cancellati

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione nei confronti della compagnia Ryanair, per non aver risarcito il costo dei voli cancellati dopo il 3 giugno 2020. L’Autorità, nelle scorse settimane, aveva già assunto provvedimenti di questa portata anche nei confronti di easyJet (sanzione di 2,8 mln di euro) e Volotea (sanzione di 1,4 mln). 

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MeteoWeek.com (da Getty Images)

La sanzione arriva dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ha irrogato una sanzione di 4,2 milioni di euro ai danni nei confronti della compagnia Ryanair. Al centro del provvedimento presunte pratiche commerciali scorrette e in particolare il mancato risarcimento del costo dei voli cancellati dopo il 3 giugno 2020. Stando a quanto sottolineato dall’Antitrust, la società di voli low cost non avrebbe rimborsato ai consumatori il costo dei biglietti per i voli cancellati, un’infrazione attuata anche da easyJet (sanzionata per 2,8 milioni di euro) e Volotea (sanzionata per 1,4 milioni). In aggiunta alla multa, oltre al pagamento di 8,4 milioni di euro complessivi, le tre compagnie dovranno presentare le misure necessarie per ottemperare al provvedimento dell’Autorità. L’Autorità avrebbe definito la condotta delle tre compagnie come gravemente scorretta e non rispondente al canone di diligenza professionale. La condotta scorretta sarebbe emersa proprio al termine delle limitazioni agli spostamenti: in quell’occasione le compagnie avrebbero cancellato numerosi voli programmati utilizzando la motivazione dell’emergenza sanitaria, concedendo voucher invece di rimborsare il prezzo dei biglietti annullati.

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Le infrazioni di Ryanair, Volotea e easyJet

A tutto questo si aggiungono altri comportamenti scorretti, come la diffusione di informazioni ingannevoli e omissive ai consumatori in merito ai loro diritti, o come il tentativo di ostacolare e/0 ritardare il riconoscimento del rimborso. In particolare questa ultima “manipolazione” sarebbe stata attuata adottando modalità che, di fatto, inducevano il consumatore a scegliere e/o accettare il voucher al posto del rimborso. Seguono poi, per alcune compagnie, altre condotte scorrette. Tra queste, anche l’introduzione deliberata di ostacoli che rendessero più difficoltoso l’accesso ai voucher già emessi. Ad esempio, il consumatore veniva costretto a utilizzare un numero telefonico a pagamento per poter utilizzare il voucher, oppure la compagnia non effettuava il rimborso monetario alla scadenza dei voucher.

Poi un’ultima questione che coinvolge direttamente Ryanair: la campagna pubblicitaria. Stando a quanto stabilito dall’Autorità, la campagna pubblicitaria diffusa dalla compagnia a partire da giugno può essere considerata ingannevole: le pubblicità diffuse attraverso i principali mezzi di informazione lasciavano intendere che fosse possibile cambiare il volo gratis. Ebbene, non è stato così. La società, infatti, applicava tariffe più alte sul nuovo volo scelto dal consumatore, più alte rispetto a quelle applicate di norma dal sistema di prenotazione. Inoltre, era comunque prevista una penale nel caso in cui il cambio volo fosse attuato nei 7 giorni precedenti la partenza.

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