Concerti, biglietti rivenduti a prezzi folli: maxi multa a Viagogo

Il famoso portale di secondary ticketing sanzionato duramente dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Biglietti rivenduti anche a prezzi sette volte più alti del normale. Arriva una multa multimilionaria.

Oltre 23 milioni di multa. È la maxi sanzione inflitta da Agcom alla società Viagogo AG, uno dei portali più usati da chi vuole comprare biglietti di “seconda mano” da rivenditori non ufficiali (ma autorizzati, perché la pratica è prevista e regolamentata dalla legge).

AgCom ha accertato violazioni sul sito www.viagogo.it per almeno 131 eventi. Sul portale di secondary ticketing sono stati messi in vendita biglietti a prezzi davvero esorbitanti, da bagarinaggio online, fino a 7 volte più cari di quelli venduti al prezzo nominale (cioè il prezzo d’acquisto attraverso i siti e i rivenditori autorizzati). Tra questi 131 eventi, i concerti dei Maneskin, Vasco Rossi, Sting, Green Day, Dua Lipa, Pearl Jam, Placebo, Cesare Cremonini, Paolo Conte e Andrea Bocelli. Salatissima dunque la multa comminata a Viagogo: 23.580.000 euro di sanzione.

Due anni fa il primo “cartellino giallo” del Garante

Il portale multato rivendeva biglietti a prezzi fino a 7 volte più cari – Meteoweek

Inoltre il Garante ha ordinato alla società di rimuovere entro sette giorni i contenuti illeciti ancora presenti sul sito. Già due anni fa c’era stato un “cartellino giallo”, quando l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni aveva multato una prima volta alcuni siti di secondary ticketing. Tra i quali anche Viagogo. Ma la pratica di vendere biglietti a prezzi ultra maggiorati è proseguita. Così AgCom ha sanzionato di nuovo l’azienda nata a Londra, ma con sedi in tutto il mondo.

Nel suo comunicato stampa, AgCom ricorda la normativa violata da Viagogo, pubblicata in Gazzetta Ufficiale a fine 2016, che proibisce la «vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione». La normativa fa salva solo «la vendita ad un prezzo uguale o inferiore a quello nominale di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali».

Nessuna demonizzazione quindi per il secondary ticketing, a condizione che osservi i paletti e le indicazioni della legge. Per la quale non è possibile rivendere biglietti a un prezzo maggiorato rispetto a quello nominale, ma solo a quello stesso prezzo o a un costo inferiore.

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