Lo assolvono da accusa di stupro perché vittima «non urla e non piange»

Il Tribunale di Torino nell’aprile del 2017 aveva assolto un uomo dall’accusa di violenza, ora la Cassazione ha ordinato di rifare il processo

Sentenza-Meteoweek.com

Nell’aprile del 2017 il Tribunale di Torino assolse un ex coordinatore dei volontari della Croce Rossa torinese accusato di violenza sessuale ai danni di una giovane crocerossina. La motivazione fu questa:«Non grida, non urla, non piange. Risponde alle chiamate di servizio mentre lui l’aggredisce, senza insospettire, anche solo involontariamente, il centralinista».

Dopo 4 anni da quella sentenza, la Cassazione ha dato ordine di aprire un nuovo processo contro l’uomo. Si era trattato di un’assoluzione clamorosa quella di M. Raccuia, soccorritore 118. L’uomo era accusato di aver violentato una sua collega in una stanza dell’ospedale Gradenigo di Torino usata dai volontari per riposare un po’.  Nel processo di primo grado, la donna era stata ritenuta attendibile poiché a detta dei giudici “aveva detto basta, ma non aveva urlato“.

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Questa sentenza aveva fatto scatenare diverse polemiche, tant’è che il giudice aveva deciso di inviare gli atti in procura per accusare la vittima di calunnia. Ma in appello la donna aveva riconfermato ogni cosa e stavolta l’avevano considerata attendibile, poiché per i giudici non c’era dubbio sul fatto che la donna avesse subìto uno stupro, ma Raccuia era stato assolto di nuovo, con la tesi della corte in merito alla “non procedibilità” del reato. Nello specifico, dato che la donna non aveva sporto querela subito, lui non era (nuovamente) condannabile.

Ma il sostituto procuratore Elena Daloiso, che in aula aveva accusato Raccuia, aveva fatto appello in Cassazione, dicendo che l’uomo avrebbe fatto leva sul suo ruolo di “superiore”. Nonostante fosse un volontario, aveva incarico di organizzare il lavoro dei colleghi, ergo la ragazza una sua “sottoposta”. La ragazza non aveva sporto subito denuncia perché timorosa della suddetta situazione, scegliendo di farlo dopo. Ma in secondo grado hanno ritenuto fosse una querela tardiva.

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La Cassazione ha dato ragione alla procura dicendo che il processo è da ripetere, la querela non è stata considerata necessaria e il reato è procedibile d’ufficio. Il fascicolo è di nuovo a Torino e sarà assegnato a nuovi giudici di secondo grado. Raccuia era anche accusato di aver commesso atti sessuali su un’altra ragazza, 19 anni, che non lo aveva denunciato.

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