Vaccino, Ichino: “Il datore di lavoro può chiudere il contratto se un dipendente si rifiuta di farlo”

Vaccino Covid, Ichino: «Il datore di lavoro può chiudere il contratto se un dipendente si rifiuta».

pietro ichino vaccino

Il professor Pietro Ichino ci dice che ci potrebbe essere l’ipotesi di rendere il vaccino obbligatorio. Giuridicamente sarebbe possibile? Secondo quale norma?

«L’articolo 2087 del codice civile obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure suggerite da scienza ed esperienza, necessarie per garantire la sicurezza fisica e psichica delle persone che lavorano in azienda, il loro benessere».

Intende che può imporlo?

«Non solo può, ma deve farlo. Ovviamente se è ragionevole. In questo momento non lo sarebbe, perché non è ancora possibile vaccinarsi. Ma, via via che la vaccinazione sarà ottenibile per determinate categorie — per esempio i medici e gli infermieri — diventerà ragionevole imporre questa misura, finché l’epidemia di Covid sarà in corso».

Non è un’imposizione troppo invasiva?
«Chiunque potrà rifiutare la vaccinazione; ma se questo metterà a rischio la salute di altre persone, il rifiuto costituirà un impedimento oggettivo alla prosecuzione del rapporto di lavoro».

O ti vaccini o ti licenzio?
«Sì. Perché la protezione del tuo interesse alla prosecuzione del rapporto cede di fronte alla protezione della salute altrui».

C’è già l’obbligo di mascherine e distanziamento.
«Finché non c’è la possibilità di vaccinarsi, sono le uniche misure di sicurezza possibili. Ma dal momento in cui la scienza e l’esperienza indicano la vaccinazione come misura più sicura, anche questa può essere imposta: come può essere imposto a chi va in moto di non bere troppo alcol».

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Ma la libertà di sottrarsi ai trattamenti tutelata dall’articolo 32 della Costituzione?
«Quella norma contiene due principi. Prima sancisce quello di protezione della salute di tutti; poi prevede la libertà di scelta e di rifiuto della terapia. Ma quando la scelta di non curarsi determina un pericolo per la salute altrui, prevale la tutela di questa. Se sono un eremita sono liberissimo di non curarmi e non vaccinarmi. Se rischio di contagiare familiari, colleghi o vicini di posto in treno, no: lo Stato può vietarmi questo comportamento».

E quindi?
«Finché c’è un rischio apprezzabile di contagio il datore di lavoro può condizionare la prosecuzione del rapporto alla vaccinazione. E altrettanto possono fare le compagnie aeree, i titolari di ristoranti, o di supermercati».

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Non serve una legge?
«No. Per imporlo in azienda basta l’articolo 2087 del codice civile. Ma anche su ristoratori e trasportatori grava già oggi un obbligo analogo di garantire salute e sicurezza».

Non pensa che potrebbe sorgere un contenzioso?
«È probabile. Ma in un numero molto limitato di casi».

Ma negli altri Paesi Ue il vaccino non è obbligatorio.
«Anche negli altri Paesi il vincolo può nascere se le circostanze ne fanno una condizione per la sicurezza di altre persone».

In Spagna annotano i nomi di chi non si vaccina.
«È una misura ragionevole: è un altro modo per individuare chi può costituire un rischio per chi gli sta vicino»

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