Fondo di Solidarietà: come richiedere la sospensione del mutuo prima casa

Il Fondo Gasparinni offre un aiuto economico ai cittadini che per via di particolari circostante non possono far fronte al pagamento delle rate del mutuo. Meglio conosciuto come Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, è stato istituito con la Legge n. 244 del 24.12.2007.

Fondo solidarietà Gasparrini: come funziona

Attraverso il Fondo viene sospeso il pagamento delle rate dei contratti di mutuo stipulati per l’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale. Il richiedente deve avanzare la richiesta di sospensione presso la banca che ha provveduto all’erogazione del mutuo, previa compilazione del modulo ad hoc, reperibile sul sito www.dt.tesoro.it. All’istanza di sospensione, il richiedente deve allegare tutti i documenti necessari indicati sul sito.

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La banca ricevuta la richiesta di sospensione, la trasmette alla Consap, che gestisce il fondo. La Consap, a sua volta, valuta se il potenziale beneficiario abbia presentato tutti i documenti necessari e se possiede i requisiti di legge per poter beneficiare della sospensione.

La Consap se ritiene che non vi siano motivi ostativi all’accoglimento della richiesta,  rilascia il nulla osta alla sospensione delle rate del mutuo e lo inoltra alla banca. L’Istituto di credito, ricevuto il nulla osta, comunica al richiedente che la sua domanda è stata accolta e provvede a sospendere il pagamento. Nel caso in cui la Consap ritenga di dover rigettare la domanda il richiedente viene prontamente informato dei motivi del diniego.

Quando si può richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo prima casa

Può essere richiesta la sospensione:

  • per mutui di importo non superiore a 400 mila euro;
  • per mutui con ammortamento da più o da meno di 1 anno;
  • per mutui accesi grazie al Fondo di garanzia Mutui Prima Casa;
  • se si è già avuta una sospensione, a patto che il pagamento regolare sia ripreso per almeno tre mesi.

Possono beneficiare della sospensione i lavoratori dipendenti che:

  • siano soggetti a sospensione del lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;
  • siano soggetti a riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi

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