Dpcm Natale, il caso del comma 4 articolo 1: consentiti gli spostamenti durante le feste?

Dpcm Natale, crepa nell’articolo relativo agli spostamenti tra Regioni e comuni diversi? Il caso del comma 4 dell’articolo 1, che parla del consentito “rientro alla dimora abituale”.

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Il caso del Dpcm Natale sugli spostamenti – foto di repertorio, via web

Con il nuovo Dpcm entrato in vigore nella giornata di ieri, il governo ha introdotto ulteriori misure restrittive atte a scongiurare, durante il periodo delle festività natalizie, comportamenti azzardati da parte della popolazione – comportamenti in grado cioè di compromettere i sacrifici fin qui affrontati per combattere la gravosa pandemia di Covid.

Come ripreso anche da Il Mattino, non è del tutto chiaro, però, l’articolo 1 al comma 4, ovvero il consetito rientro alla “dimora abituale” durante un periodo che, altrimenti, vede gli spostamenti tra Regioni (e in alcuni cadi tra comuni) vietato.

Un cavillo nel comma 4 dell’articolo 1

“È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti”. Questo è quanto si legge nel decreto, sul qualche comunque ci si aspetta da Palazzo Chigi il solito documento ufficiale con le Faq (le domande più frequenti).

Se tale lettura non inganna, comunque, il comma pare renda possibile gli spostamenti tra Regioni dal 21 al 6 gennaio, e tra comuni diversi il 25 e 26 dicembre, così come anche il 1 gennaio, nel caso in cui i cittadini impegnati nel viaggio stessero rientrando nella loro dimora abituale. In buona sostanza, i cittadini che prima del 21 dicembre si recano nella loro eventuale seconda casa in un’altra Regione o in un altro comune, potranno tornare nella loro città di residenza anche dopo il 21 dicembre, se questa è appunto è la loro abituale. Come per il caso dei lavoratori pendolari, o degli studenti fuori sede, ad esempio.


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Chiaramente, gli spostamenti sono limitati a questioni di relativa importanza, e cioè per motivi di lavoro, per motivi di salute e per esigenze inderogabili (fra cui anche la possibilità di assistere gli anziani soli). Inoltre, è sempre obbligatorio comprovare il motivo di tali spostamenti compilando il modulo di autocertificazione, da mostrare poi alle forze dell’ordine in caso di controllo. In caso di irregolarità, infatti, i cittadini dovranno pagare una sazione di 400 euro.

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