Fase 2? Risposte a 10 domande, dagli incontri tra fidanzati alla casa al mare

Le nuove direttive della fase 2 hanno portato ad altrettante domande: dalla visita a fidanzati in altre regioni alla casa al mare, fino al significato dell’espressione “affetti stabili”. Qualche chiarimento.

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(Foto di Tiziana Fabi, da Getty Images)

Le direttive della fase 2 che inizierà il 4 maggio hanno comportato qualche chiarimento, ma anche molti dubbi. Le polemiche, sia dell’opinione pubblica sia di esponenti politici, si sono concentrate su due criticità dell’azione di governo. La prima critica riguarda la fase 2 in quanto riapertura monca, troppo simile alla fase 1. La seconda critica, invece, riguarda la chiarezza delle nuove direttive del decreto. Le nuove norme lascerebbero buchi interpretativi troppo grandi, che potrebbero essere abbandonati alla discrezionalità delle forze dell’ordine. In questi giorni si cerca di rimediare alla seconda criticità, quella riguardante la chiarezza, anche tramite chiarimenti e comunicazioni provenienti proprio da esponenti del governo. Cerchiamo allora di fare ordine e di rispondere ad alcune delle domande sulla fase 2.

Coniugi, fidanzati e affetti stabili: chi potrà rincontrarsi?

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(Foto di Mario Tama, da Getty Images)

Per quanto riguarda i coniugi e e congiunti, la situazione è abbastanza chiara. Saranno concesse visite tra figli, genitori, nonni, nipoti e cugini e fidanzati. D’altronde una recente sentenza della Corte di Cassazione aveva stabilito che due persone conviventi more uxorio siano da ritenersi “prossimi congiunti”. Sì anche agli incontri tra fidanzati, quindi. Ma persistono alcune domande sulle certificazioni della fase 2.

Il problema sorge quando il partner stabile si trova in un’altra regione. In quel caso, non sarà possibile andare a trovare il proprio partner in un’altra regione se non si era già conviventi, e quindi se non si possiede il domicilio in quel luogo.

Sì, invece, per le visite ai partner nella stessa regione. Ma si resta in attesa di una Faq della presidenza del Consiglio o di un intervento correttivo del Dpcm. Dovrebbe arrivare a breve, dunque, un chiarimento in merito. Nel frattempo è possibile andare a trovare la persona in questione solo in caso di “relazione stabile”: vicendevole assistenza morale e materiale.

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Ma come si certifica l’affetto stabile? Secondo la dicitura legislativa si definisce affetto stabile chiunque condivida con un’altra persona un “progetto di vita comune”. Il progetto di vita comune viene dimostrato soprattutto attraverso fattori economici: mutuo in comune, bollette cointestate, condivisione della macchina… La convivenza non è un fattore determinante, se ci si vuole muovere all’interno di una stessa regione. Ma potrebbe rappresentare un elemento in più a scanso di equivoci. Anche se la giurisprudenza riconosce, in genere, riconosce importanza all’aiuto e al supporto morale che quella persona rappresenta per il singolo. (Tribunale di Torino, sentenza del 4 agosto 2016 n. 4314)

Se si va a trovare un affetto stabile all’interno dello stesso comune: autocertificazione sì, autocertificazione no? Sì. E’ necessario sempre giustificare lo spostamento. Anche in questo caso, più prove ci sono e meglio è: potrebbe risultare utile portare con sé bollette cointestate, un contratto di mutuo ecc. Sembrano i mezzi più sicuri per dimostrare l’esistenza di una relazione stabile.

Dubbi su residenza e domicilio: spostamenti interregionali

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(Foto di Philippe Lopez, da Getty Images)

Sarà possibile raggiungere il proprio domicilio o la propria residenza anche se si tratta di uno spostamento tra regioni. Basterà produrre copia del contratto di locazione, si tratta in questi casi del proprio domicilio.

Possibili anche gli spostamenti dall’estero verso la propria residenza in Italia per motivi di lavoro.  Lo spostamento è giustificato per ragioni di lavoro. Tuttavia bisognerà avvisare la ASL di competenza e osservare 14 giorni di autoisolamento. Chi risiede in Italia potrà andare a prendere chi rientra in Italia in aeroporti, porti o stazioni. Ma dovrà adottare le dovute precauzioni in merito alle distanze e alle misure di protezione.

E’ possibile provare una residenza diversa da quella anagrafica? Secondo la previsione degli articoli 43 del Codice civile e 3 del Dpr 223/ 1989, la residenza è determinata dall’abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l’elemento oggettivo della permanenza e per l’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali. Ora, la prova di questi prerequisiti può essere fornita con ogni mezzo. E questo anche in maniera indipendente dalle risultanze anagrafiche. Resta comunque un fatto: le risultanze anagrafiche hanno valore presuntivo, essendo la residenza della persona determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un dato luogo.

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Il domicilio è uno solamente, stando all’articolo 43 del Codice civile. Non è possibile, dunque, avere più di un domicilio.

Il domicilio può essere provato in vari modi. Spesso corrisponde alla residenza, ma non è detto. Ed è importante capire come dimostrare il proprio domicilio perché nel periodo di riduzione delle attività lavorative lo spostamento per motivi di lavoro potrebbe non esser sempre giustificato. La motivazione di rientro nel proprio domicilio, invece, è sempre valida. Sarà quindi necessario portare con sé autocertificazione e contratto di locazione. O, in alternativa al contratto, una dichiarazione scritta di un coinquilino, un amico o qualsiasi altra persona capace di dichiarare il domicilio sotto la propria responsabilità. La persona in questione dichiarerebbe di abitare con noi o di averci concesso l’immobile in uso o in comodato. Gli studenti fuori sede potranno dunque tornare nel loro domicilio, anche se le università restano chiuse.

La casa al mare. Seconde case e case prese in affitto per un certo periodo di tempo non rientrano nel concetto di abitazione. Quindi in genere non è possibile rientrare nelle seconde case. Sarà concesso solo per attività di manutenzione urgenti e indifferibili.

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